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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 

“Nautilus project”

 

ART. 1

Denominazione e sede

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozionesociale denominata: «Nautilus project» con sede in Via Rodolovich n. 19 nel Comune di Polignano a Mare (BA). La sede potrà essere stabilita altrove nell’ambito del territorio dello Stato italiano con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Potranno essere istituite sedi secondarie e/o amministrative.

 

ART. 2

Finalità

1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità

Sociale in generale a favore degli associati e di terzi.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in

forma indiretta.

3.L’Associazione si prefigge di favorire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, allo sport, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali attraverso la pratica di attività a carattere sportivo e ricreativo che portano alla crescita intellettuale ed al benessere psicofisico della persona

 

In particolare si propone di:

a) Promuovere e sviluppare la ricerca e la promozione culturale in ambito psico-sociale;

b)Realizzare interventi e attività a sostegno e/o gestione di situazioni di disagio individuale e sociale;

c)Tutelare, promuovere e valorizzare attività finalizzate al benessere in ambito psico-sociale;

d)Promuovere e/o realizzare azioni e interventi di prevenzione;

e)Promuovere l’appartenenza ad una società fondata sulla libertà, sull’equità, sulla democrazia,

sul rispetto per la dignità e l’integrità umana, sulle pari opportunità per tutti, sulla parità tra

uomini e donne, sulla solidarietà e sulla tolleranza, nel pieno rispetto della Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione Europea;

f)Organizzare e gestire eventi, manifestazioni e progetti in ambito assistenziale, socio-sanitario e culturale volti a promuovere le attività e le finalità associative, in un’ottica di rete e di collaborazione con altri enti e associazioni in ambito locale, nazionale ed europeo. Per il perseguimento del proprio scopo l’Associazione potrà tra l’altro:

promuovere e realizzare attività di assistenza e cura di soggetti con deficit di natura psicologica

e/o sociale mediante la realizzazione di progetti riabilitativi che si avvalgono dello sport (in particolar modo della vela), di attività ludico-ricreative (teatro, cinema e musica), artistiche (pittura e scultura), ecc.

porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possono trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni delle attività sportive e culturali, un sollievo al proprio disagio.

organizzare incontri, readings, tavole rotonde, convegni, seminari, dibattiti, mostre, rassegne, etc.,

su temi del disagio, dell’handicap fisico e o mentale, delle problematiche di tipo psichiatrico, psicologico e ogni altro tema legato a situazioni di svantaggio devianza;

promuovere, organizzare, gestire, partecipare a percorsi formativi ed attività educative anche nel

campo della scuola, finalizzati alla sensibilizzazione e alla diffusione dell’interesse per le

problematiche inerenti la psichiatria, la riabilitazione, l’assistenza psicologica, e quant’altro possa aiutare e sostenere i soggetti in stato di bisogno;

curare e gestire la comunicazione anche attraverso la rete informatica come luogo di incontro, scambio, divulgazione, informazione delle tematiche sviluppate dall’Associazione e promuovere attività editoriali come la pubblicazioni di riviste, bollettini e la creazione di biblioteche;

partecipare ad associazioni od enti aventi scopo analogo od affine al proprio;

attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti, re

ti ed organizzazioni a livello locale, nazionale o internazionale;

esercitare attività sussidiarie e complementari alle precedenti;

realizzare ogni altra iniziativa diretta al raggiungimento dello scopo sociale.

 

Per il perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni di carattere immobiliare e mobiliare, stipulare contratti e convenzioni con le organizzazioni associate od Enti pubblici e terzi privati per l’acquisizione di commesse, forniture di prestazioni, realizzazione di progetti e programmi formativi ed informativi. A tal fine l’Associazione potrà anche partecipare od acquisire quote di partecipazione in altri organismi, enti o società analoghi o comunque con finalità compatibili con quelle sociali.

 

ART. 3

Soci

L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

soci fondatori;

soci ordinari;

soci benemeriti/onorari.

Sono soci fondatori i soggetti indicati nell’atto di costituzione.

Sono soci ordinari i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, gli Enti e le Associazioni che svolgono attività attinenti allo scopo dell'Associazione e ne affiancano in qualsiasi modo l'attività.

 Sono soci benemeriti/onorari coloro che effettuano particolari versamenti o fanno donazioni all’Associazione o sono, comunque, ritenuti tali dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 4

 

Chiunque desideri diventare Socio dell'Associazione deve farne domande scritta al Consiglio Direttivo.

La presentazione della domanda di adesione all'Associazione da parte del Socio comporta la conoscenza e l’integrale accettazione del presente Statuto e l'obbligo di rispettarlo.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa secondo i principi del presente Statuto dell'Associazione e frequentare i relativi locali.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per l'approvazione del bilancio, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell'Associazione, da esercitarsi secondo le modalità previste degli articoli successivi.

I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative.

Il pagamento delle quote sociali sarà fatto annualmente. Le quote versate non verranno restituite per nessun motivo. Dovrà pagare una multa chi verserà in ritardo le quote sociali annuali a partire dall’anno­ successivo a quello della data della domanda.

I Soci che si iscrivono per la prima volta sono tenuti al pagamento delle quote sociali.

La quota e/o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la stessa non è rivalutabile.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo

personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle

disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o dipendente) anche ricorrendo ai propri associati.

La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità o esclusione. È esclusa ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.

Decade dalla qualità di socio chi non versa il contributo annuale. La decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo.

L'ammissione di nuovi soci spetta al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, mentre l'esclusione (prevista per chi in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, o svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione o non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione) è riservata alla decisione dell'Assemblea.

Il rapporto sociale è validamente costituito ad ogni effetto, previa ammissione ai sensi del comma precedente. E' ammesso il diritto di recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, che avrà effetto con l'inizio dell'anno successivo a quello in cui avviene la comunicazione; il socio dimissionario non avrà diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

Gli associati hanno l'obbligo di versare i contributi annuali e di collaborare secondo le possibilità e in aderenza alle direttive degli organi sociali, al buon funzionamento dell'Associazione ed al conseguimento dei suoi scopi.

 

 

ART. 5

Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:

- Assemblea dei soci;

- Consiglio Direttivo;

- Presidente;

- Vice Presidente;

- Revisore dei conti.

 

2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

 

ART. 6

Assemblea

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di voto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi, che siano maggiorenni e che siano in regola con i versamenti delle quote associative.

2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci

mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e

contenente l’ordine del giorno dei lavori;

3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un metà più dei componenti l’assemblea o quando ilConsiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la

modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

 

 

 

 

 

ART. 7

Compiti dell’Assemblea

L’assemblea deve:

- discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

- fissare l’importo della quota sociale annuale e il termine ultimo per il versamento;

- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

- approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 4;

- eleggere e revocare il Presidente, il vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e nei casi previsti dalla legge del Collegio dei Revisori dei Conti;

- delibera sulla responsabilità dei consiglieri;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno;

- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo

esame dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 8

Validità Assemblee

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la

maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche

nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. (massimo due).

3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e

rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le

persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3

dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne

devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

 

ART. 9

Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato quale segretario e sottoscritto dal presidente e sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

 

ART. 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’assemblea tra ipropri componenti;i Soci Fondatori rappresenteranno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo sino ad esaurimento degli stessi.I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione.

3. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non

espressamente demandati all’Assemblea; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso, propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, delibera in ordine alla esclusione dei soci secondo quanto previsto dall’art. 4, ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente.

6.Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi particolari, limitati nel tempo, a persone competenti scelte prioritariamente tra i soci e può costituire gruppi di lavoro  indicandone il coordinatore.

7. Il consigliere, che per giustificato motivo vorrà dimettersi, dovrà far pervenire relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail con un preavviso di almeno 2 mesi. A seguito di dimissioni di un consigliere, l’Assemblea deve essere convocata entro 66 giorni dalla presentazione delle stesse.In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve essere convocata invece entro 30 giorni.

 

ART. 12

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale, presiede il Consiglio Direttivo el’assemblea; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioniordinarie che straordinarie;firma i verbali delle adunanze di detti organi trascritti negli appositi libri, firma tutti gli atti che possono portare impegni per l'Associazione in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente; in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

 

ART. 14

Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o delega, assumendone i poteri ed esercitandone le funzioni.

 

ART. 15

Segretario

Il Segretario ha il compito primario della redazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. E’ responsabile della tenuta del registro protocollo e dell’archivio e collabora con tutti gli Organi dell’Associazione in modo particolare con il Presidente, per facilitare il raggiungimento degli scopi sociali.

 

ART. 16

Tesoriere

Il Tesoriere svolge la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione in base alle direttive del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'Associazione e la contabilità con la tenuta dei libri contabili. Predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.

 

ART. 17

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

 

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di

altre organizzazioni. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

ART. 18

Patrimonio sociale

il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili e mobili;

  2. donazioni, lasciti o successioni;

  3. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

 

ART.19

Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio

di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative

all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per

l’esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato

dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,

depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può

essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura

dell’esercizio sociale.

 

ART. 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cuiagli art. 6 e 8 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

 

ART. 21

Durata dell’Associazione

La durata dell’associazione è illimitata.

 

ART. 22

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni

previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

In Polignano a Mare il 27/11/2015

 

 

 

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